Con la nota n. 5752 del 2024, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito indicazioni agli ispettori per l’effettuano vigilanza straordinaria, nel mese di agosto, nei settori più esposti al rischio causato dalle alte temperature: agricolo, florovivaistico, edile, inclusa la cantieristica stradale. Gli ispettori porranno particolare attenzione alla presenza della valutazione del rischio da calore e delle misure di prevenzione e protezione dei lavoratori previste e utilizzate sia nel piano di sicurezza e coordinamento, che nel piano operativo di sicurezza; ma anche nel documento di valutazione dei rischi.
La Direzione Centrale vigilanza e sicurezza del lavoro, dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), ha emanato la nota n. 5752 del 25 luglio 2024, con la quale ordina, ai propri ispettori, con il supporto del Comando Carabinieri Tutela del Lavoro, di effettuare una vigilanza straordinaria nei settori più esposti al rischio climatico.
Infatti, viste le alte temperature raggiunte in questi giorni, al fine di proteggere i lavoratori dal rischio infortunistico dovuto ad uno stress termico per l’eccessiva esposizione a tali temperature, l’Ispettorato ha ordinato di effettuare una vigilanza ad hoc nei settori più esposti al rischio termico.
Le verifiche saranno programmate per tutto il mese di agosto 2024 nei settori: agricolo, florovivaistico, edile (inclusa la cantieristica stradale).
Gli ispettori dovranno verificare se i datori di lavoro avranno predisposto opportune misure di prevenzione, al fine di ridurre al minimo i rischi alla salute dei lavoratori connessi alle ondate di calore in atto e che possono causare stress termico e conseguente infortunio.
Tale verifica dovrà essere effettuata considerando anche le varie ordinanze regionali in materia, che hanno imposto limitazioni nei settori che operano prevalentemente all’esterno dei locali aziendali. In questo caso, le ordinanze fanno riferimento ad un sito internet che evidenzia, giornalmente, il rischio da esposizione prolungata al sole, imponendo, nelle giornate e negli orari più critici, il blocco delle attività lavorative esterne. Si tratta del sito web worklimate.it, realizzato dal CNR.
Queste le Regioni che hanno emanato ordinanze in materia di rischio climatico:
– Regione Abruzzo – Ordinanza del 18 luglio 2024
– Regione Basilicata – Ordinanza n. 1 del 18 giugno 2024
– Regione Calabria – Ordinanza n. 1 del 14 giugno 2024
– Regione Campania – Ordinanza n. 1 dell’11 luglio 2024
– Regione Emilia-Romagna – Ordinanza n. 101 del 26 luglio 2024
– Regione Lazio – Ordinanza n. Z00001 del 19 giugno 2024
– Regione Molise – Ordinanza n. 2 del19 luglio 2024
– Regione Puglia – Ordinanza 306 del 12 luglio 2024
– Regione Sardegna – Ordinanza n. 13259 del 18 luglio 2024
– Regione Sicilia – Ordinanza n.1 del 17 luglio 2024
– Regione Toscana – Ordinanza n. 1 dell’11 luglio 2024
Svolgimento dell’attività ispettiva e sanzioni
Gli ispettori, che svolgeranno tale vigilanza, porranno particolare attenzione alla presenza nel Documento di Valutazione dei rischi (DVR), nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e nel Piano Operativo di Sicurezza (POS), della valutazione del rischio da calore e delle misure di prevenzione e protezione previste e utilizzate.
L’assenza di tali documenti e la mancanza di tutte le misure atte ad evitare e/o ridurre il rischio di esposizione al calore, porterà all’emissione di un verbale di prescrizione, ai sensi dell’art. 181, comma 1, del Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008), ed alla contestuale sospensione dei lavori o dei soli lavoratori a rischio, in quanto svolgono attività a maggiore esposizione solare.
Accertamenti riguarderanno anche i preposti qualora non abbiano vigilato sulla osservanza delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nel caso in cui il datore di lavoro avesse, di per sé, individuato le misure di prevenzione e protezione da adottare ma che non erano state verificate nella loro attuazione. Anche in questo caso, scatterà un verbale di prescrizione, ai sensi dell’art. 19, co. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008.
Cantieri
L’organo di vigilanza, nei cantieri temporanei o mobili (previsti dal Titolo IV del Testo unico), dovrà verificare che il PSC prenda in considerazione anche il rischio “microclima”, in quanto le misure di prevenzione e protezione da attuare incidono sull’organizzazione del cantiere, sul suo allestimento, sulle lavorazioni e la loro interferenza (vedasi l’allegato XV, punto 2.1.2, lett. c), del
D.Lgs. n. 81/2008).
La verifica verrà effettuata anche nei confronti delle ditte appaltatrici che dovranno prevedere, all’interno del POS, le misure riguardanti l’organizzazione delle lavorazioni in cantiere, così come previsto dall’art. 96, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 81/2008.
Sempre all’interno del cantiere, gli ispettori dovranno controllare anche l’attività svolta dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE), il quale ha il compito di verificare, a sua volta, che le imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi abbiano individuato, all’interno del PSC (ove previsto) e nei vari POS, le misure da applicare ai lavoratori per limitare il rischio di infortunio da condizioni meteo-climatiche avverse.
La mancanza del controllo e delle misure di prevenzione nei documenti suindicati porterà gli ispettori, anche in questo caso, a sospendere i lavori. Inoltre, procederanno ad emettere, nei confronti del coordinatore, un verbale di prescrizione per non aver adeguato il PSC in relazione al rischio microclimatico e/o per non aver individuato le misure di prevenzione. Il verbale di prescrizione verrà emesso nei confronti del datore di lavoro qualora la carenza circa la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche, riguardi i POS.
Infine, qualora all’interno del PSC (ove previsto) e del POS sia stato valutato il rischio “microclima” e siano state individuate le relative misure di prevenzione, ma l’osservanza di tali disposizioni non siano state rispettate, il verbale di prescrizione sarà emesso, dall’organo di vigilanza, nei confronti del preposto.
Fonte Ipsoa