A partire dal 1° ottobre 2024 tutte le aziende che a vario titolo operano nei cantieri temporanei e mobili devono possedere una patente a crediti con almeno 15 punti validi per essere ammesse allo svolgimento dell’attività (Decreto 18 settembre 2024, n. 132).
Obbligati al possesso della patente sono anche le imprese individuali senza lavoratori e le aziende straniere che, tramite il portale, devono autocertificare il possesso di un documento equipollente alla patente a crediti o il possesso dei medesimi requisiti oltre che del DURC (INL circ. n. 4/2024).
Sono esenti dall’obbligo le aziende in possesso dell’attestato di qualificazione SOA in classifica
pari o superiore alla III, nonché coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.
Presentazione della domanda
Il rilascio è automatico e, comunque, tra la domanda e il rilascio della patente è possibile lavorare, salva diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato nazionale del lavoro.
Della avvenuta presentazione della domanda occorre informare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale entro cinque giorni dal deposito.
Eventuali dichiarazioni mendaci comportano la revoca della patente, ma decorsi dodici mesi dalla eventuale revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente.
In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente è già possibile presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente. L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it e sarà valida fino alla data del 31 ottobre 2024.
A partire dal 1° novembre 2024 non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.
Gestione dei crediti
La dotazione iniziale di 30 crediti potrà essere aumentata fino a un massimo di 100:
– sulla base della anzianità di iscrizione alla C.C.I.A.A. possono essere rilasciati fino a 10 crediti
(fino a 5 anni: 0 punti; da 5 a 10 anni: 3 punti; da 11 a 15 anni: 5 punti; da 16 a 20 anni: 8 punti; oltre 20 anni: 10 punti);
– è inoltre attribuito almeno un credito ogni 2 anni di attività senza contestazione di violazioni,
fino ad un massimo di 20 crediti;
– è infine prevista l’attribuzione di crediti ulteriori, fino ad un massimo di 40, per attività, investimenti, formazione aggiuntive in materia di salute e sicurezza sul lavoro (30 crediti), e per attività, investimenti, formazione aggiuntivi (fino a 10 crediti) nei casi indicati dall’art. 5 comma 4.
La patente sarà soggetta a decurtazione di punti in presenza di provvedimenti definitivi riguardanti i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo.
Le violazioni che comportano una maggiore decurtazione di punti includono:
– decurtazione di 20 crediti: in caso di infortunio mortale di un lavoratore dipendente dell’impresa dovuto a violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
– decurtazione di 15 crediti: infortunio di un lavoratore dipendente dell’impresa che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro, dovuto a violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
– decurtazione di 10 crediti: malattia professionale di un lavoratore dipendente dell’impresa derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
I crediti decurtati potranno essere recuperati previa verifica da parte di una Commissione territoriale composta da rappresentanti di INL e INAIL, con:
– la partecipazione di rappresentanti delle aziende sanitarie e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
– eventuali investimenti in materia di salute e sicurezza.
Sospensione dell’attività
La durata della sospensione della patente, comunque non superiore a 12 mesi , è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive. In caso di adozione del provvedimento di sospensione cautelare, l’Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla verifica del ripristino delle condizioni di sicurezza dell’attività lavorativa presso il cantiere ove si è verificata la violazione.
In caso di infortuni da cui derivi l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o un’irreversibile menomazione, la sospensione dell’attività è facoltativa ed affidata alla valutazione del personale INL, con una durata comunque non superiore a 12 mesi.
N.B. La sospensione della patente a crediti è obbligatoria in caso di infortuni da cui derivi la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, o ad altri suoi stretti collaboratori specificamente indicati, almeno a titolo di colpa grave.
Sanzione amministrativa
L’azienda operante in cantiere senza la patente valida rischia l’applicazione una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non diffidabile, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.
Fonte Ipsoa