L’INPS fornisce indicazioni sulla corresponsione dell’Assegno per il nucleo familiare ed i nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2023-30 giugno 2024, per i casi residuali in cui è ancora prevista la corresponsione dell’ANF (INPS circ. n. 55/2023).
In base al D.L. n. 69/1988, i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’ANF sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall’ISTAT, intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’Assegno e l’anno immediatamente precedente.
L’art. 1 del D.Lgs. n. 230/2021, ha istituito, con decorrenza dal 1° marzo 2022, l’Assegno unico e universale per i figli a carico e ha abrogato, dalla medesima data, l’Assegno per il nucleo familiare per i nuclei con figli e orfanili, pertanto, i nuovi livelli di reddito familiare riguardano esclusivamente i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili e, quindi, composti dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, come indicato in INPS circ. n. 34/2022.
Conseguentemente, la rivalutazione è stata predisposta solo con riferimento alle tabelle 19, 20A, 20B, 21A, 21B, 21C, 21D.
ANF PERIODO 1° LUGLIO 2023-30 GIUGNO 2024
La rivalutazione è stata predisposta solo con riferimento alle tabelle 19, 20A, 20B, 21A, 21B, 21C, 21D.
La variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi, calcolata dall’ISTAT tra l’anno 2022 e l’anno 2021 è risultata pari a + 8,1%.
In relazione a quanto sopra, sono stati rivalutati i livelli di reddito delle tabelle contenenti gli importi mensili degli Assegni per il nucleo familiare, in vigore per il periodo dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024 con il predetto indice.
Nell’Allegato 1, sono riportate le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione da applicare, dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024, alle diverse tipologie di nuclei familiari.
Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.
Fonte: Ipsoa