Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 2023 del Decreto del Mimit datato 29 settembre 2023 viene finalmente attestata l’operatività del sistema finalizzato alla comunicazione del titolare effettivo nell’apposito Registro istituito presso le CCIAA, come disciplinata dal D.Lgs. 55/2022.
Chi è il Titolare Effettivo
Secondo la normativa antiriciclaggio, il Titolare Effettivo è la persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla un’entità giuridica ovvero ne risulta beneficiaria. Il D.Lgs. n. 231/2007 (Decreto Antiriciclaggio), impone ai Titolari Effettivi di alcune categorie di soggetti (imprese con personalità giuridica, persone giuridiche private, Trust e istituti giuridici affini al Trust, ecc.) l’obbligo di comunicazione della propria qualifica al Registro delle Imprese, identificato dal legislatore come Registro ufficiale dei dati e delle informazioni concernenti il Titolare Effettivo.
Nella G.U. del 9 ottobre 2023 è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle imprese e del Made in Italy del 29 settembre 2023 che attesta l’operatività del Registro telematico dei titolari effettivi. A partire dal 9 ottobre 2023 decorreranno i 60 giorni di tempo entro i quali i soggetti obbligati dovranno provvedere all’invio telematico dei dati obbligatoriamente mediante il portale DIRE, ambiente unico di compilazione di tutte le pratiche verso il Registro imprese.
Quali sono i soggetti obbligati
I soggetti obbligati sono:
• le imprese dotate di personalità giuridica, anche se costituite in forma consortile (Spa, Srl, Sapa, Coop);
• persone giuridiche private che hanno acquistato la personalità giuridica con l’iscrizione nel registro di cui al D.P.R. 361/2000;
• i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e gli istituti giuridici affini ai trust stabiliti o residenti in Italia
Le informazioni da comunicare
Società di capitali
• dati identificativi e cittadinanza dei titolari effettivi
• entità della loro partecipazione al capitale della società, ove applicabile
(In caso di impossibilità di individuare il titolare effettivo, è richiesto di specificare le modalità di controllo e i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione)
Enti riconosciuti
• codice fiscale
• dati identificativi
• denominazione
• sede legale
• sede amministrativa
• indirizzo di posta elettronica certificata
Trust e affini
• codice fiscale
• denominazione
• dettagli dell’atto di costituzione
Comunicazioni richieste:
Per le imprese già iscritte alla data del 09/10/2023:
• prima comunicazione: entro 60 giorni dal 09/10/2023 pertanto la scadenza è 11 dicembre 2023;
• comunicazione della variazione del titolare effettivo entro 30 giorni dal compimento dell’atto che ne determina la variazione;
• comunicazione periodica annuale
Per le imprese costituite successivamente alla data del 9 ottobre 2023
• prima comunicazione: entro 30 giorni dall’iscrizione nei rispettivi registri (nel caso di imprese e persone giuridiche private), o dalla data di costituzione (nel caso di trust e di mandati fiduciari)
Modalità di presentazione
Il Titolare Effettivo si comunica solo per via telematica. Sono obbligati all’adempimento gli amministratori di società di capitali, i fondatori, i rappresentanti e gli amministratori delle persone giuridiche private e i fiduciari dei trust e dei mandati fiduciari.
Dovrà essere utilizzato l’applicativo DIRE, oppure avvalersi di altri software aggiornati con la modulistica ministeriale per la compilazione e l’invio delle istanze. Occorre avere un account Telemaco, disporre di un dispositivo di Firma Digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). L’istanza deve essere firmata digitalmente dal soggetto obbligato senza possibilità di deleghe o procure.
Non essendo prevista la possibilità di delegare l’adempimento a un professionista, i soggetti obbligati dovranno munirsi, ove già non la possiedano, di firma digitale. I commercialisti, professionisti e intermediari in genere potranno comunque trasmettere la comunicazione telematica relativa ai dati e alle informazioni sul titolare effettivo, ma tale comunicazione (il modello presentato) dovrà essere sempre sottoscritta digitalmente dal soggetto obbligato all’adempimento, in quanto la stessa è resa mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR 445/2000.
Sanzioni
L’omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo al Registro delle imprese è sanzionata ai sensi dell’art. 2630 c.c., con la sanzione amministrativa da 103 a 1.032 euro. Se la comunicazione avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa è ridotta ad un terzo.
Rapporti con disciplina antiriciclaggio
L’articolo 6, D.M. 55/2022 disciplina le relazioni esistenti tra il nuovo adempimento comunicativo e la disciplina antiriciclaggio.
In particolare, il comma 1 del citato articolo stabilisce che i soggetti obbligati ai sensi dell’articolo 3, Decreto Antiriciclaggio (tra questi i dottori commercialisti), previo accreditamento, accedono alla sezione autonoma e alla sezione speciale del Registro Imprese, per la consultazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva a supporto degli adempimenti concernenti l’adeguata verifica della clientela, ai sensi degli articoli 18 e 19, Decreto Antiriciclaggio.
Al successivo comma 5 del medesimo articolo 6 viene altresì previsto che:
• i soggetti obbligati accreditati segnalano tempestivamente alla CCIAA territorialmente competente le eventuali difformità tra le informazioni sulla titolarità effettiva ottenute per effetto della consultazione della sezione autonoma e della sezione speciale del Registro Imprese e quelle acquisite in sede di adeguata verifica della clientela prevista dalla disciplina antiriciclaggio;
• le segnalazioni acquisite sono consultabili da parte delle autorità abilitate all’accesso di cui al presente articolo 5, secondo le modalità indicate nelle convenzioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 5, garantendo, in ogni caso, l’anonimato dei soggetti obbligati segnalanti.